sante.scarafino posted on June 28, 2019 12:25
COMUNICATO STAMPA N.4202
28 giugno 2019
Modifiche al regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’ICS
Le principali novità approvate dal Consiglio Comunale
Si comunica che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27 giugno 2019, sono state approvate alcune modifiche al regolamento sull’imposta di soggiorno. Le novità di rilievo sono le seguenti:
PORTALE WEB - I gestori delle strutture ricettive, ivi inclusi i gestori degli immobili destinati a contratti di locazione breve, al fine di poter adempiere agli obblighi dichiarativi, sono obbligati a registrarsi al portale Smart City, entro il termine di presentazione della dichiarazione (16/07/2019), pena l’applicazione di sanzioni.
DICHIARAZIONE - La dichiarazione è obbligatoria, anche in assenza di pernottamenti.
VERSAMENTO DEL 1^ SEMESTRE - È stato dismesso il sistema di pagamento attraverso il portale PagoPa ed ora sarà possibile effettuare il riversamento dell’imposta incassata direttamente attraverso il portale smart city con il quale viene presentata la dichiarazione.
INTERMEDIARI - È consentito al gestore della struttura ricettiva di affidare ad unterzo delegato la gestione delle attività di registrazione delle presenze, elaborazione della dichiarazione e del conto di agente contabile, fermo restando che tali documenti continueranno ad avere la firma del legale rappresentante, cui verranno notificate le eventuali contestazioni.
SANZIONI :
a) per l’omessa informativa agli ospiti in appositi spazi dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno, sanzione amministrativa pari a 200,00 euro;
b) per l’omessa registrazione della struttura ricettiva al portale web del Comune, nelle ipotesi in cui ne ricorre l’obbligo, sanzione amministrativa pari a 400,00 euro;
c) per l’omesso / parziale / tardivo versamento dell’imposta al comune alla scadenza fissata dal regolamento, sanzione amministrativa pari a 400,00 euro;
d) per l’omessa, infedele, incompleta o tardiva dichiarazione alla scadenza fissata dal regolamento, sanzione amministrativa pari a 500,00 euro;
e) per l’omessa, infedele, incompleta o tardiva resa del conto dell’agente contabile alla scadenza fissata dal regolamento, sanzione amministrativa pari a 500,00 euro.
REATO DI PECULATO - Si precisa che, non incassare quando è dovuta, oppure incassare l’imposta di soggiorno e non riversarla al comune alla scadenza stabilita, costituisce reato di peculato perseguibile a norma di legge. Il reato si configura anche quando si riversa l’impostain ritardo rispetto alla scadenza stabilita.
Data evento:
E' commentabile: False