COMUNICATO STAMPA N.4495
24 febbraio 2020 Regolamento sui servizi di Polizia e sicurezza stradale Per i servizi offerti dalla Polizia Locale per esigenze dei privati La Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione Emilia Romagna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, aveva puntualizzato l’ambito di applicazione della norma, definendo in maniera perentoria che i servizi di Polizia stradale e di Sicurezza urbana offerti ai privati per manifestazioni senza alcun interesse di carattere pubblico, se gravanti sulle tasche dei cittadini potevano ravvisarsi come un danno erariale. Ossequiosi all’interpretazione giurisprudenziale contabile, la Giunta Comunale, rifacendosi alla nota ANCI n. 273 del 23/11/2017 e alla successiva nota interpretativa della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 26 luglio 2018, al fine di non far gravare sulle tasche dei contribuenti il peso economico delle prestazioni rese dalla Polizia Locale in occasioni di eventi organizzati dai privati, senza interesse pubblico e con scopo di lucro, sulla base dello schema di regolamentazione dall'Associazione Nazionale dei Comuni, ha approvato con deliberazione n. 09 del 13/02/2020 il “Regolamento delle prestazioni a carico di terzi per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio del Comune di Monopoli”. Il predetto regolamento si compone di 14 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, le caratteristiche delle manifestazioni oggetto del rimborso del servizio offerto (elencando quelle escluse), le modalità e i tempi per i versamenti nonché la loro destinazione vincolata. Nei primi articoli sono definite le caratteristiche che deve avere l'evento privato per essere oggetto del regolamento: in primis, non deve essere di pubblico interesse e deve svolgersi in luoghi pubblici o aperti al pubblico; deve, inoltre, richiedere per la sua realizzazione l'indispensabile presenza di personale di Polizia locale per assicurare le necessarie prestazioni in materia di sicurezza e di polizia stradale. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all’evento, costituisce una presunzione relativa dell’assenza di interesse pubblico dell’evento stesso; sono comunque soggette alla medesima regolamentazione le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche se destinatarie di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell’evento. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento 9/2020 i servizi resi in occasioni di manifestazioni o riprese cinematografiche, quelli per trasporti eccezionali e di viabilità per operazioni di trasloco o ristrutturazioni immobili; quelli diretti a regolare il traffico in caso di iniziative commerciali, industriali, culturali o sportive di carattere privato comportanti straordinaria affluenza di veicoli; le scorte di sicurezza in occasione di manifestazioni e gare sportive anche dilettantistiche o amatoriali. L'art. 4 definisce le tipologie di manifestazioni ed eventi escluse dell'applicazione del regolamento; si va dalle iniziative che hanno finalità di carattere sociale e associativo (si pensi a quelle rivolte alla tutela dell’ambiente, all’uso del territorio, alla diffusione attiva dell’educazione motoria e delle pratiche sportive) a quelle di carattere religioso (le feste patronali e parrocchiali, le processioni); dalle iniziative di carattere politico/sindacale a quelle culturali con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione; dalle manifestazioni ed eventi di grande risonanza e rilevanza (anche dal punto di vista di Protezione Civile) a quelle (previsione residuale) che la Giunta Comunale specificamente attesterà essere di pubblico interesse. Non tutti gli eventi privati devono necessariamente avere in dotazione il servizio di Polizia Locale per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione; infatti, perché sia obbligatoria la prestazione del personale del Comando di via Aldo Moro, è indispensabile che l’evento sia caratterizzato da almeno due delle seguenti circostanze: a) previsione di afflussi superiore a n. 50 persone; b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta; c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture; d) necessità di individuare corridoi da controllare per garantire il passaggio di mezzi di soccorso; e) necessità di modificare in maniera significativa la viabilità di alcune zone del territorio comunale al fine di tutela la pubblica incolumità e la sicurezza degli utenti della strada. Nel caso le manifestazioni ricadano in quelle oggetto del regolamento, l'organizzatore dovrà inoltrare al Comando, almeno 20 giorni prima della data prevista a mezzo pec, la richiesta di autorizzazione all'evento. All’esito positivo dell’esame della richiesta, il Comando di Polizia locale procederà all’organizzazione del servizio, individuando il personale ed i mezzi da destinarvi, e quantificando, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all’ordinario orario di lavoro per il personale impiegato. E' importante rimarcare che le ore di servizio prestate dal personale di Polizia Locale in occasione dei predetti eventi privi di pubblico interesse non saranno addebitate alle casse comunali bensì ai privati, salvaguardando così il fondo di tutti i dipendenti del Comune di Monopoli. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di Polizia locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all’evento, una preventiva programmazione; gli organizzatori dovranno inoltrare la richiesta entro il mese di marzo dell'anno di riferimento dell'evento, al fine di consentire al Comando un’adeguata programmazione dei servizi: è del tutto evidente che in caso di eventi che ricadono nello stesso periodo, si darà precedenza a quelli programmati nei termini previsti dal regolamento. |