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    Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli   Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
    Pubblicato da: m.ramirez


    Comando di Polizia Municipale

    Decreto Legislativo de Decreto Legislativo 19 marzo 2011
    relativo all’attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

    E’ stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri il 10 marzo 2011 il Decreto Legislativo che recepisce la nuova Direttiva in materia di sicurezza dei giocattoli, che abroga il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 a decorrere dal 20 luglio 2011.

    Con la nuova normativa viene previsto che, prima di immettere un giocattolo sul mercato, allo scopo di dimostrare che è conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 9 del Decreto Legislativo e dall’allegato II, i fabbricanti applichino le procedure di valutazione della conformità. In particolare, il fabbricante, qualora abbia applicato le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell’allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

    Molto rigorosa la disciplina degli obblighi posti a carico degli importatori e dei distributori.
    Si stabilisce che: “Gli importatori immettono sul mercato comunitario solo giocattoli conformi. Prima di immettere un giocattolo sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 3, commi 6 e 7.  L’importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all’articolo 9 e all’allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio, l’importatore ne informa il fabbricante e l’autorità di vigilanza del mercato. Gli importatori indicano sul giocattolo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo. Gli importatori assicurano che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale”.

    Decreto Legislativo del 19.03.11

    Monopoli, 22 marzo 2011
    IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZATIVA – POLIZIA LOCALE
    Comandante del Corpo di Polizia Municipale
    (Magg. Dott. Michele Palumbo)

    Il Comune informa
    Finestra sulla città

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