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NUOVO ARTICOLO 23 comma 12 CDS
Rimozioni degli impianti pubblicitari abusivi: ora non ci sono più scuse per i comuni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge n. 111 del 15 luglio 2011 con cui è stato convertito in legge, ma con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante “disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.
Nel maxi emendamento, poi approvato con la fiducia dal Parlamento, dopo il comma 10 dell’art. 36 è stato aggiunto il seguente comma : “10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, é sostituito dal seguente:
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo é soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato”.
Con tale nuova norma, che modifica il Codice della Strada e che é già entrata in vigore 17.7.2011, la sanzione minima che era di ridicoli 155 euro é stata aumentata a 1.376,55 euro, mentre la sanzione massima da 624 euro é stata innalzata a 13.765,50 euro.
Ma la novità maggiore della norma é la possibilità di riuscire ad ottenere comunque il pagamento della sanzione amministrativa, pretendendola in via solidale dal soggetto pubblicizzato, per cui i Comuni non possono più accampare scuse per motivare l’enorme ritardo che si registra nelle rimozioni degli impianti pubblicitari accertati come abusivi, e non potranno più dire che non si possono fare le rimozioni per mancanza di fondi e di personale.
PRONTUARIO:
Art. 23 comma 12 Codice della Strada – Inosservanza delle prescrizioni imposte
Violazione
Per aver collocato in località……………lungo la strada……… ( o in vista della stessa…….) un’insegna ( cartello, o altro mezzo pubblicitario) reclamizzante il marchio……. Senza l’osservanza delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada. In particolare………..( indicare le prescrizioni violate ).
Limiti edittali
Da € 1.376,55
A € 13.765,50
In misura ridotta
€ 1.376,55
Pagamento oltre i 60 gg.
€ 6.882,75
Sanzioni accessorie
Nessuna
Punti
nessuno
Atti da redigere: Verbale di contestazione.
Note:
1. La violazione si concretizza ogni volta che viene violata una prescrizione generale dell’autorizzazione;
2. L’importo della sanzione amministrativa è stato modificato dalla legge 15 luglio 2011.
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