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    Ordinanza n. 324 del 5 agosto 2015: il Tar respinge il ricorso  Ordinanza n. 324 del 5 agosto 2015: il Tar respinge il ricorso
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.2523
    10 settembre 2015


    Ordinanza n. 324 del 5 agosto 2015: il Tar respinge il ricorso

    Per i giudici amministrativi tale provvedimento era “legittimo ed immune dai denunciati vizi”
     
    Con ordinanza n. 501 del 3 settembre 2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, ha respinto il ricorso per l'annullamento (previa sospensione dell'efficacia) dell’ordinanza del Sindaco Emilio Romani n. 324 del 5 agosto 2015, recante la "disciplina degli orari di svolgimento delle attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi pubblici di trattenimento e svago, sale giochi, dei locali di delle manifestazioni varie per attività accessorie e di allietamento svolte nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi commerciali".

    Il ricorso era stato presentato da Sabbia D'Oro Sas, Purple Beach S.r.l., Frapa Soluzioni Srl, Palmitessa e Labbate Snc, Tema Srl, Bellifreschi Srl, Torre Coccaro Srl e Luigi Spalluto (rappresentati e difesi dagli avvocati Carmine Rucireta e Saverio Profeta) contro il Comune di Monopoli (rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Nocera).

    I giudici amministrativi hanno ritenuto in sede cautelare l’ordinanza del Sindaco Romani provvedimento “legittimo ed immune dai denunciati vizi”. Inoltre, si è stabilito che “la liberalizzazione degli orari e delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 3 del DL 223/06, convertito il legge 248/06, può subire limitazioni in ragione del contemperamento degli interessi imprenditoriali con le esigenze di tutela di interessi pubblici prevalenti, quali quello alla sicurezza e all’ordine pubblico o al diritto dei cittadini alla quiete e al riposo notturno, con adeguata ponderazione delle posizioni antagoniste e conseguente motivazione,condizioni queste ultime che ricorrono nel caso in esame”.

    Infine, scrive il Tar, “le attività di allietamento (diffusione di musica a basso volume quale attività completare, accessoria e secondaria rispetto a quella di somministrazione di alimenti e bevande) devono contemperarsi anch’esse con le esigenze di tutela degli interessi pubblici sopra indicati e che la relativa loro limitazione oraria non pregiudica il prosieguo dell’attività principale”.

    ORDINANZA TAR N.501 DEL 03/09/2015

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