COMUNICATO STAMPA N.3712
5 aprile 2018 Disciplinare per la concessione gratuita di spazi di sosta per invalidi Approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 61 del 4 aprile 2018 Con Delibera n. 61 del 4 aprile 2018 la Giunta Comunale ha approvato il disciplinare sulle modalità di concessione degli spazi di sosta “personalizzati”, nei pressi dell’abitazione o dei luoghi di lavoro, alle persone con particolari condizioni di invalidità legati alla deambulazione sensibilmente ridotta. Il regolamento disciplina il rilascio, rinnovo, duplicato e sostituzione dei contrassegni per invalidi e l’istituzione stalli di sosta per veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito "contrassegno invalidi". Sono previste due tipologie di contrassegno (permanente della durata di cinque anni rinnovabili e temporaneo per il periodo di durata risultante dalla certificazione medico- legale dell’ASL di appartenenza) che può essere rilasciato a coloro che abbiano una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, al cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave ai grandi invalidi di guerra. Il contrassegno sarà revocato nel caso di decesso dell’intestatario, del trasferimento della residenza in altro comune o di ricovero permanente dell’intestatario in struttura di lungodegenza o struttura assistenziale sociale o sociosanitaria di tipo residenziale. Le caratteristiche del contrassegno sono quelle stabilite per tutto il territorio Nazionale, ed è valido anche negli altri paesi comunitari in quanto conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE). Deve essere esposto in modo ben visibile, per intero e in originale sulla parte anteriore del veicolo condotto dal soggetto con disabilità o da altro soggetto incaricato del trasporto dello stesso. È un documento strettamente personale, può essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un valido documento di identità e non potrà essere ceduto a terzi, né duplicato pena l’applicazione di sanzioni penali. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in assenza del disabile titolare. Ai titolari del contrassegno è fatto divieto di sostare nei parcheggi disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo della concessione riportata nella segnaletica stradale verticale; sostare negli spazi di fermata degli autobus; sostare in corrispondenza di curve, intersezioni, passi carrai; sostare dove vige il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata; sostare sugli attraversamenti pedonali e sui marciapiedi, e in tutti gli altri casi previsti dagli artt. 157 e 158 del vigente Codice della Strada; sostare sui posti riservati alle Forze di polizia. Il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito, un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato ad usufruirne. L’istanza finalizzata alla realizzazione di posteggi personalizzati per disabili in prossimità dell’abitazione o presso il posto di lavoro o di studio, per un tempo non eccedente l’usuale orario di lavoro o di istruzione, può essere presentata soltanto dai cittadini già in possesso del contrassegno disabili, con validità non inferiore a anni cinque. Periodicamente, gli uffici competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro ai quali è stata concessa la sosta personalizzata presso l’abitazione o il luogo di lavoro.
Modulo di domanda Modulo di domanda Disciplinare
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