Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2020
Ravvedimento
(Art.13 del D.LGS. 472 del 1997)
Il ravvedimento è consentito per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti riferiti a tutti i tributi comunali sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
OMESSI / INSUFFICIENTI / TARDIVI VERSAMENTI
RAVVEDIMENTO
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APPLICAZIONE
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%SANZIONE
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INTERESSI
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RAVVEDIMENTO SPRINT
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Entro 14 gg. dalla scadenza
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0,10% giornaliero
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· 2020 - 0,05%
· 2019 - 0,80%
· 2018 - 0,30%
· 2017 - 0,10%
· 2016 - 0,20%
· 2015 - 0,50%
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RAVVEDIMENTO BREVE
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Dal 15° al 30° giorno di ritardo
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1,50%
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RAVVEDIMENTO INTERMEDIO
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Dal 31° al 90° giorno di ritardo
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1,67%
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RAVVEDIMENTO ORDINARIO
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Oltre il 90° giorno di ritardo ed entro un anno dall’omissione o dall’errore
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3,75%
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RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE (NOVITA’ D.L. 124/2019)
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Entro due anni dall’omissione o dall’errore
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4,28%
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RAVVEDIMENTO LUNGO (NOVITA’ D.L. 124/2019)
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Oltre due anni dall’omissione o dall’errore
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5,00%
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