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    Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali. Invito alla consultazione  Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali. Invito alla consultazione
    Pubblicato da: m.mastromarco

    AGENZIA DELLE ENTRATE
    Ufficio Provinciale di BARI - Territorio


    Pubblicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell’anno 2013



    Il 30 dicembre 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il comunicato dell’Agenzia delle Entrate contenente gli elenchi dei Comuni per i quali è stato completato l’aggiornamento delle particelle oggetto di variazioni colturali nell’anno 2013.

    L’aggiornamento delle informazioni censuarie relative ai terreni iscritti nella banca dati catastale è stato effettuato sulla base degli elenchi forniti da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), che li ha prodotti tenendo conto delle dichiarazioni rese, nell’anno 2013, agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

    Come consultare gli aggiornamenti - Gli elenchi delle particelle aggiornate  sono disponibili anche sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, possono essere consultati presso l’albo on line del Comune di competenza, nonchè presso la sede dell’Ufficio Provinciale - Territorio sito in Piazza Massari n. 50  dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,00 alle ore 12,30.

    In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare ricorso (ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni) avverso la variazione dei redditi, entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia.

    E’ facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate presentare una richiesta di rettifica in autotutela. In ogni caso, la richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
    Bari, 30 dicembre 2013

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