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    Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari - Iscrizione negli elenchi comunali  Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari - Iscrizione negli elenchi comunali
    Pubblicato da: c.bruno




    Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello
    Iscrizione negli Elenchi Comunali


    IL SINDACO
     
    Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
    Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978
     
    RENDE NOTO
    che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che

    1.Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, come da moduli allegati al presente bando o da ritirare in ufficio, non piu' tardi del 19 maggio p.v. per iscriversi o cancellarsi dagli elenchi comunali.

    2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
    • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
    • buona condotta morale;
    • eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
    • licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise;
    • licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
    3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
    • i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
    • gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
    • i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.

    I cittadini interessati per qualsiasi informazione, per la presentazione della relativa domanda di iscrizione, nonchè per le domande di cancellazione dagli Albi in questione, possono rivolgersi all' Ufficio Assistenza agli Organi, via Garibaldi n. 6, nell'orario di apertura al pubblico.

    Monopoli, 19/04/2017 
     

    Modulo iscrizione

    Modulo cancellazione

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