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    Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari - Iscrizione negli elenchi comunali  Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari - Iscrizione negli elenchi comunali
    Pubblicato da: c.bruno




    Aggiornamento degli Albi
    dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le corti d'Assise d'Appello

    Iscrizione negli Elenchi Comunali



    IL SINDACO
     
    Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, pubblicata sulla G.U. del 7 Maggio 1951 n. 102, sul riordinamento dei giudizi di Assise, come modificata dalle Leggi 24 Novembre 1951 n. 1324, 5 Maggio 1952 n. 405 e 27 Dicembre 1956 n. 1441, pubblicata sulla G.U. del 3 GENNAIO 1957;
    Vista la Legge 24 MARZO 1978 n. 74 relativa alla conversione del D.L. 14/02/1978 n.31, pubblicata sulla G.U. del 29/03/1978

    RENDE NOTO
    che, in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 21 della succitata Legge del 1951, e successive modificazioni, si deve procedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e che:

    1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, come da moduli allegati al presente bando o da ritirare in ufficio non piu' tardi del 29 luglio p.v. per iscriversi o cancellarsi dagli
    2. elenchi comunali.

    I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
    a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
    b) buona condotta morale;
    c) eta' non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
    d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
    e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.

    3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
    a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attivita' di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
    b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivita' di servizio;
    c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.
    Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.

    li 29/04/2019

    IL SINDACO
    Angelo Annese
     


     

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