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Manifestazioni Sorte locale Manifestazioni Sorte locale
Ultimo aggiornamento: marzo 2015
Manifestazioni di sorte locali
Lotterie, tombole e pesche o banchi di beneficenza

Descrizione

Lotterie, tombole, pesche di beneficenza, banchi di beneficenza, cioè manifestazioni di sorte locali, interessano in modo particolare il mondo dell'associazionismo, rappresentando una tipica fonte di reperimento fondi.

La materia è regolata dal D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che assoggetta le manifestazioni di sorte locali ad apposita comunicazione da indirizzare almeno 30 giorni prima dell’evento al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui viene effettuata l’estrazione; analoga comunicazione deve essere presentata all’Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato.

Si riportano le principali disposizioni  del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, in particolare l'art. 13.
   1. E' vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonchè ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
       a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
       b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);
       c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.
    2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
        a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria e' consentita se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
        b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola e' consentita se la vendita delle cartelle e' limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non e' limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
        c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali e' abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti e' limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
     3. E' vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Adempimenti dei promotori e controlli.

Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere manifestazioni di sorte locale, prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente  della Repubblica n. 430 del 2001, devono trasmettere una  comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato competente per territorio. Decorsi trenta giorni dalla data di presentazione di detta istanza, senza che il Ministero sopra citato abbia adottato un provvedimento , si intende comunque rilasciato il nulla osta all'effettuazione della sorte locale.

A questo punto i legali rappresentanti degli organizzatori danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui si intende effettuare l'estrazione. Eventuali variazioni  delle modalità di svolgimento sono comunicate ai predetti organi in tempo utile per consentire l'effettuazione dei controlli.

Alla comunicazione di cui al precedente punto va allegata la seguente documentazione:
  • per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l'estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  • per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l'indicazione del prezzo di ciascuna cartella, la documentazione l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.
  • per le pesche o banchi di beneficenza l'organizzazione deve indicare nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere e il relativo prezzo.
Si rammenta che:
a) il Prefetto può vietare lo svolgimento delle manifestazioni in mancanza delle condizioni previste dal presente regolamento e della necessità di ricorrere allo svolgimento della manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
b) i Comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui provengono i proventi delle sanzioni. Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzione di cui al R.D.L. 19.10.1938, n. 1933, convertito con modificazione dalla legge 5.6.1939, n. 973, da ultimo modificata dall'art.19, comma 5, lettera a) della legge 27.12.1997, n. 449;
c) la serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle cartelle è indicata nella fattura di acquisto rilasciata dalla tipografia che ne ha curato la stampa;
d) l'estrazione della lotteria e della tombola è pubblica; le modalità della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell'avviso sono indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;
e) per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell'organizzazione provvede, prima dell'estrazione, a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si da atto al pubblico prima dell'estrazione. L'estrazione è effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di dette operazioni è redatto processo verbale del quale una copia viene inviata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, e consegnata all'incaricato del Sindaco;
f) per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'organizzazione controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia va invitata al Prefetto, all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e consegnata all'incaricato del Sindaco;
g) per le tombole, entro trenta giorni dall'estrazione, l'organizzazione presenta all'incaricato del Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto incaricato, verificata la regolarità della documentazione prodotta, dispone l'immediato svincolo della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di cui al presente comma.

Per le manifestazioni di sorte locale è prevista la figura di un incaricato del Sindaco, che presiede la regolarità delle operazioni svolte dal responsabile della manifestazione; in sua presenza il responsabile della manifestazione prepara processo verbale delle operazioni.
Copia del processo verbale delle operazione è inviata al Prefetto ed un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco.


Modelli:
 
Comunicazione Sorte Locale - Lotteria Tombola Pesca Beneficenza (D.P.R. 430/2001)

Comunicazione manifestazione sorte locale Agenzia dei Monopoli (D.L 269/03 conv.L326/03)

Normativa di riferimento

Info correlate

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