In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, nonché nelle sale VLT, è obbligatorio esporre una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse (articolo 110, comma 1 del T.U.L.P.S.).
Il titolare dell'attività chiede al Comune il rilascio di copia della tabella dei giochi vietati da esporre all'interno del proprio esercizio.
Per le sale VLT la tabella è rilasciata dalla Questura.