Ultimo aggiornamento: 04 giugno 2020
IMU (Imposta Municipale Unica) 2020
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)
Oggetto d'imposta Come si calcola Aliquote Esenzioni - Agevolazioni - Detrazioni Liquidazione e riscossione Scadenze Quota statale Valori delle Aree Fabbricabili La dichiarazione Regolamento IMU
OGGETTO D'IMPOSTAL’IMU si applica al possesso a titolo di proprietà o diritto reale di godimento su:
COME SI CALCOLAL'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota.
La base imponibile è costituita:
per i fabbricati, dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente definito moltiplicatore (vedi paragrafo Moltiplicatore);
per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente definito moltiplicatore; (vedi paragrafo Moltiplicatore);
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno i coefficienti definiti dal MEF;
per le aree fabbricabili, dal valore venale dell’area al 1^ gennaio dell’anno di riferimento.
Moltiplicatore:160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
135 per i terreni (75 per terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
ALIQUOTE ANNO 2020Le aliquote IMU per l’anno 2020, attualmente in corso di approvazione:
- 10,10 ‰ - Aliquota per le categorie catastali: C01 (Negozi e botteghe); C03 (Laboratori per arti e mestieri); D01 (Opifici); D02 (Alberghi e pensioni con fine di lucro); D03 (Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili con fine di lucro); D06 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro);
- 9,60 ‰ - Aliquota per terreni non condotti ed aree fabbricabili;
- 5,00 ‰ - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie catastali A01, A08 e A09);
- 0,00 ‰ - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,00 ‰ - Aliquota per beni merce (solo per gli anni 2020-2021; esenti a partire dal 2022);
- 10,60 ‰ - Aliquota per altre tipologie di immobile.
ESENZIONI – AGEVOLAZIONI – DETRAZIONI
Sono ESENTI dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- gli immobili di proprietà delle ONLUS;
- le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- le case familiari assegnate al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da: 1) coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 2) società agricole; 3) familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti.
AGEVOLAZIONI:
- è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
- è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;
- è ridotta al 75 % l’imposta dei fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 determinata applicando l'aliquota di base stabilita dal comune.
AGEVOLAZIONI per l'agricoltura:
le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da: 1) coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola; 2) società agricole; 3) familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, sono esenti come i terreni agricoli.
DETRAZIONI
Per maggiori specificazioni relative all’abitazione principale, si rinvia a quanto disposto dall’articolo 3 del Regolamento comunale IMU.
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE
Il Comune non procede alla liquidazione d’ufficio dell’IMU pertanto il contribuente è tenuto al versamento del tributo in autoliquidazione. È sempre possibile avvalersi comunque dell’assistenza fiscale da parte di un soggetto preposto (Caf o studio commerciale).
La riscossione del tributo avviene mediante modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Tipologia immobile |
Codice tributo |
Abitazione principale e pertinenze di categoria A/1, A/8 e A/9 |
3912 |
Terreni |
3914 |
Aree fabbricabili |
3916 |
Altri fabbricati |
3918 |
Fabbricati categoria D (STATO) |
3925 |
Fabbricati categoria D (INCREMENTO COMUNE) |
3930 |
Codice Catastale del Comune di Monopoli: F376
L’importo minimo al di sotto del quale il versamento non deve essere effettuato è di € 10,00 di imposta annua.
INFORMAZIONE IMPORTANTE:
Sul sito Internet comunale è disponibile il nuovo portale del contribuente SmartCity accessibile mediante credenziali SPID. Dal portale è possibile consultare il dettaglio della propria posizione tributaria riferita ad IMU, TASI e TARI nonché effettuare il pagamento on-line. Nei prossimi mesi sarà anche possibile trasmettere istanze all'Ufficio e verificarne l'iter procedurale. Sul portale è disponibile una calcolatrice per il calcolo dell’IMU e della TASI sia personalizzata, previo accesso registrato, sulla base degli immobili posseduti, sia libera, senza necessità di registrazione alcuna, aggiungendo manualmente gli immobili su cui calcolare il tributo. In entrambi i casi, il sistema consente di stampare anche il modello F24. Alternativamente, è possibile utilizzare anche la calcolatrice IMU-TASI accessibile dal sito www.amministrazionicomunali.it senza registrazione da parte dell’utente con caricamento manuale dei singoli immobili su cui si desidera calcolare il tributo.
SCADENZE
acconto entro il 16 giugno 2020 pari al 50 % ovvero al 100 % dell’imposta complessivamente dovuta;
saldo entro il 16 dicembre 2020 a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta;
gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due di importo pari a ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
NOTA BENE: I diversi decreti ministeriali susseguitisi durante il periodo di emergenza sanitaria non prevedono rinvio o sospensione della data del 16 giugno per il versamento della nuova IMU, salvo che per le strutture nell’ambito del turismo. In particolare, non è dovuta la prima rata IMU per i proprietari degli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire alberghi e pensioni, a condizione che gli stessi siano anche i gestori delle attività ivi svolte. La stessa agevolazione è prevista per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, per gli immobili per agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, sempre che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 177, D.L. 34/2020).
QUOTA STATALE
È riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dall’applicazione dell’aliquota dello 7,60 ‰ agli immobili appartenenti alla categoria catastale D. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale ma con appositi codici. Resta di competenza comunale la differenza tra l’aliquota deliberata dal comune e la parte riservata allo Stato (7,60 ‰).
Calcolo valore venale area fabbricabile ai fini IMU Anno 2020:
Valori delle Aree Fabbricabili – Anno 2017
Determinazione valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per il periodo dal 2017 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) (Deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 25/05/2017).
D.G. n. 67 del 2017
Allegato
Valori delle Aree Fabbricabili – Anni 2012-2013
Determinazione valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili per il periodo 2012-2013 ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) (Deliberazione della Giunta comunale n. 178 del 06/12/2013).
D.G n.178 del 2013
Allegato
Valori delle Aree Fabbricabili – Anno 2011
Determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) e dell’imposta municipale propria (IMU) (Deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 21/11/2012).
Allegato
D.G.n.193 del 2012
Relazione Valori Aree Fabbricabili
LA DICHIARAZIONE
A decorrere dal 2020 i contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU (solo nei casi in cui si vuol godere di particolari agevolazioni di imposta la cui spettanza non può essere altrimenti rilevata dall’ufficio) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l’apposito modello disponibile, unitamente alle relative istruzioni, anche presso il Servizio Fiscalità. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Gli Enti Non Commerciali (ENC) che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, devono presentare la dichiarazione IMU al Dipartimento delle Finanze, esclusivamente con modalità telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Invece, per le variazioni intercorse nell’anno 2019, resta confermata per tutti la scadenza al 31 dicembre 2020.
Modulistica IMU / TASI