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    La soppressione della figura del Difensore Civico comunale è stata disposta dalla Legge 23 dicembre 2009, n.191 (art.2, comma 186) - Legge finanziaria per l'anno 2010 (modificata dal D.L.2/2010, convertito in legge 42/2010)



    Il Difensore Civico Comunale controlla l'operato dell'amministrazione del Comune per verificare che la relativa attività venga svolta all'insegna della legalità, correttezza ed imparzialità; agisce nei casi di illegittimità, irregolarità, ritardi, negligenze e carenze, in genere nell'attività dei pubblici uffici e dei servizi.

    Egli, in modo particolare, conduce indagini, ad esempio, su casi di lesione dei diritti e degli interessi dei cittadini, iniquità, discriminazioni, abuso di potere, carenza o rifiuto d'informazione, ritardi ingiustificati nell'azione degli organi del Comune.

    Il Difensore Civico comunale ha ampi poteri di indagine. Gli uffici comunali sono tenuti a fornirgli per iscritto le informazioni richieste comprese quelle inerenti il funzionario preposto alla pratica o al procedimento.

    Il Difensore Civico può consultare e copiare i fascicoli d’ufficio, può procedere all'esame diretto della pratica unitamente con il funzionario responsabile del procedimento ed eventualmente, se necessario, con il denunciante. Tale esame ha lo scopo di chiarire lo stato degli atti, il loro ritardato o irregolare svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l’interesse generale con quello del denunciante. Dopodiché, il Difensore Civico comunica al funzionario le proprie osservazioni per assicurare la legittimità degli atti emessi o da emanare indicando un termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Il funzionario è tenuto a provvedere alla definizione entro quel termine. Gli atti emanati devono tenere conto delle osservazioni del Difensore Civico motivando per quanto disposto diversamente da esse.

    Il Difensore Civico Comunale, ai fini dell’apertura di un procedimento disciplinare, può segnalare al Segretario Generale del Comune e al Sindaco, il funzionario o il dipendente del Comune che:

    1. impedisca o ritardi l’accesso del Difensore Civico agli atti, notizie, informazioni;
    2. si rifiuti o non si renda disponibile all’esame congiunto delle pratiche a lui affidate;
    3. non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento;
    4. nella formazione dell’atto non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico o non dia motivazione dell’inosservanza;
    5. ostacoli, impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

    In caso di violazioni di obblighi imposti dalla legge, il Difensore Civico, inoltre, può richiedere l’intervento del Difensore Civico Regionale che provvede a nominare un commissario ad acta per l’emanazione di un dato provvedimento.

    Il Difensore Civico Comunale può anche segnalare alla Corte dei Conti le eventuali irregolarità accertate, per l'avvio dell'azione di responsabilità.

    Quando ritiene di trovarsi di fronte a una notizia di reato, il Difensore Civico è tenuto a segnalare quanto a sua conoscenza alla Procura delle Repubblica competente.

    Dunque il Difensore Civico Comunale esercita le sue funzioni di controllo e garanzia nei confronti:

    1. dell'attività degli uffici e servizi dell'amministrazione comunale;
    2. delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dal comune;
    3. dei consorzi e attività convenzionate ai quali il comune partecipa;
    4. di tutti i soggetti che esercitano le funzioni proprie della Pubblica Amministrazione.

    Il Difensore Civico esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

    Solitamente conduce le sue indagini sulla base delle denunce che riceve, ma può anche avviare indagini di propria iniziativa.

    Il Difensore Civico agisce a garanzia del rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa del Comune con particolare riguardo al corso dei procedimenti amministrativi e all'emanazione di singoli atti.

     

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