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    Movida: un’ordinanza per disciplinarla fino al 14 giugno  Movida: un’ordinanza per disciplinarla fino al 14 giugno
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.4644
    28 maggio 2020 

    Movida: un’ordinanza per disciplinarla fino al 14 giugno  
    Obbligo mascherina e divieto di bere per strada alcolici e superalcolici in bottiglie o contenitori di vetro

    Obbligo di indossare la mascherina nei luoghi della movida, rispetto del distanziamento sociale di un metro e divieto di bere per strada bevande alcooliche e superalcoliche in bottiglie o contenitori di vetro in tutto il territorio comunale. È quanto dispone l’Ordinanza n. 204 del 28 maggio 2020 del Sindaco di Monopoli Angelo Annese relativa alle disciplina degli orari di esercizio delle attività e di vendita nell’ambito di alcune aree delimitate del territorio urbano al fine di contrastare assembramenti di persone in relazione all’emergenza sanitaria di contenimento della diffusione del contagio da virus covid-19 e di tutela della salute pubblica. Tutte le disposizioni valgono fino al 14 giugno 2020.

    OBBLIGO USO DELLA MASCHERINA - All’interno del perimetro della ZTL del centro storico e nelle strade della movida, in particolare Via Procaccia, Corso Pintor Mameli, Via Cadorna, Largo Colombo, Cala Fontanella, dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, nei giorni venerdì, sabato, domenica e festivi, tutti i cittadini devono indossare la mascherina in maniera da coprire completamente bocca e naso. 

    DISTANZIAMENTO SOCIALE – Mentre si effettua la degustazione dei cibi e delle bevande dovrà essere garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro. 

    DIVIETO DI ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN VETRO – Su tutto il territorio comunale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche devono sospendere l'attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitori di vetro, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 06.00. Gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia inibita la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro dalle ore 16.00 alle ore 24.00, fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24.00 alle ore 06.00.
    Tutte le attività che vendono alcolici e superalcolici per la consumazione nei pressi del locale devono dotarsi di idonei contenitori per la raccolta dei bicchieri in plastica, che dovranno con regolarità essere svuotati per consentire l’utilizzo costante da parte degli avventori.
    Infine, dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo è vietato detenere e bere bevande alcoliche e superalicoliche per strada contenute in da bottiglie/contenitori in vetro.  

    SANZIONI - La violazione dell’Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 3.000.

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