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    Incendi: prorogato al 30 settembre lo “stato di grave pericolosità”  Incendi: prorogato al 30 settembre lo “stato di grave pericolosità”
    Pubblicato da: sante.scarafino

    COMUNICATO STAMPA N.4738
    7 settembre 2020
     

    Incendi: prorogato al 30 settembre lo “stato di grave pericolosità”
    L’Ordinanza Sindacale le norme di comportamento e le sanzioni per i trasgressori
     

    Con Ordinanza Sindacale n. 344 del 7 settembre è stato prorogato fino al 30 settembre 2020 lo “stato di grave pericolosità per gli incendi” per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendi abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree. 

    È tassativamente vietato accendere fuochi, far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate, fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio, esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere o altri articoli pirotecnici), transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio (fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali) e abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

    Lungo gli assi viari (compresi i tratturi) gli Enti competenti devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura. 

    I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superfice coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mieti trebbiatura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 luglio. È vietato bruciare delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche. 

    Sui terreni incolti è vietato bruciare la vegetazione spontanea con l’obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a quindici metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione.  

    Sugli uliveti e sui vigneti dovranno essere eliminati i rovi, la vegetazione infestante e i residui colturali. 

    Nelle aree boschive è obbligatorio il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove presivisi, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Sulle superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo e con strade, autostrade e ferrovie, centri abiutati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo occorre riservare una fascia protettiva larga almeno cinque metri, libera da specie erbacce, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Sulle superfici pascolive è fatto obbligo di realizzare una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti. 

    Per campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, è obbligatorio realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno quindici metri, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità e dovranno predisporre apposita cartellonistica indicante le vie di fuga e i punti di raccolta liberi e accessibili. 

    Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi. 

    Inoltre, chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti. 

    L’inosservanza delle disposizioni inerenti il divieto di accensione saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14. Le inosservanze delle restanti disposizioni saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00.

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