In occasione delle prossime consultazioni elettorali regionali troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/01/2006, n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 in materia di ammissione al voto domiciliare.
Ai sensi della normativa sopracitata possono essere ammessi al voto domiciliare,
oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.
L’elettore interessato ad essere ammesso al voto domiciliare, deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso
fra martedì 21 aprile e lunedì 11 maggio 2015. Tale ultimo termine del 11 maggio 2015, tuttavia, in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente, con le esigenze organizzative del Comune.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge n.46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da grave infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori
sono affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati
“non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati”.
Si rammenta che le disposizioni sul voto domiciliare si applicano
solo nel caso in cui il richiedente dimori nell’ambito del territorio del comune per cui è elettore.
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