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Safety e Security: ordinanza per il 14 e 16 agosto   Safety e Security: ordinanza per il 14 e 16 agosto
Pubblicato da: sante.scarafino

COMUNICATO STAMPA N.3860
8 agosto 2018

Safety e Security: ordinanza per il 14 e 16 agosto
Divieto di vendita per asporto di bottiglie in vetro, in plastica con tappo e lattine in alluminio

Con Ordinanza n. 371 dell’8 agosto 2018 il Sindaco di Monopoli Angelo Annese in occasione dell’approdo della Madonna della Madia del 14 agosto a Cala Batteria e del concerto di Anna Oxa del 16 agosto ha disposto il divieto di vendita bevande in bottiglie (vetro o plastica con tappo) e lattine di alluminio.

L’Ordinanza è stata emanata in attuazione delle disposizioni del 7 giugno 2018 del Capo della Polizia in materia di “Safety” e “Security” in caso di manifestazioni pubbliche.

In particolare, è fatto divieto di vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo; di svolgere l’attività commerciale, in forma itinerante, di vendita e di somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico, se non autorizzata; e di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Il divieto vige dalle ore 14 alle ore 24 del giorno 14 agosto 2018 e dalle ore 18 del giorno 16 agosto 2018 alle ore 02 del giorno seguente nel territorio comunale compreso nel perimetro delimitato dalle seguenti vie e piazze: Via Ten. Vasco, Via San Vincenzo, Via Marsala, Via Capitano Pirrelli, Via Magenta oltre a Largo Fontanelle, Largo Colombo e Corso Pintor Mameli.

È altresì espressamente vietato accedere alle aree direttamente interessate agli eventi di seguito indicate con zaini, borsoni contenenti bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio. È fatto obbligo a tutti i titolari e gestori degli esercizi commerciali compresi nella predetta area di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto.

Chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 (art. 16 della Legge 689/81).

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 17 co. 2 del TULPS. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dall’ordinanza.
 

ORDINANZA N. 371 DEL  8 AGOSTO 2018
CARTELLO DI DIVIETO


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