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Elezioni e referendum

Elezioni Regionali 2010 - Vademecum per le operazioni di voto Elezioni Regionali 2010 - Vademecum per le operazioni di voto

Vademecum per le operazioni di voto


QUANDO SI VOTA

DOMENICA 28 MARZO 2010 dalle ore 8.00 alle ore 22.00
LUNEDÌ 29 MARZO 2010 dalle ore 7.00 alle ore 15.00

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 27 marzo 2010




DOVE SI VOTA

SEZIONI ELETTORALI

Gli elettori non iscritti nelle liste, ma che hanno diritto di votare in forza di una sentenza che li dichiara elettori nel Comune, devono recarsi ad esprimere il loro voto nelle sezioni: NN. 1 e 2



CHI VOTA

CORPO ELETTORALE
...

FACILITAZIONI PER I DIVERSAMENTE ABILI
Voto nelle sezioni prive di barriere architettoniche:
gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la sede della sezione alla quale sono iscritti non sia accessibile con sedia a ruote, possono votare nelle sezioni n. 35-36-37 della Scuola Elementare di Via Gobetti.
Bisogna presentare, insieme alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, dalla quale deve risultare l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
I certificati medici sono rilasciati gratuitamente – senza diritti o applicazioni di marche da bollo – dall’Ufficiale Sanitario della Asl che sarà a disposizione in via Cosimo Pisonio (Ufficio Igiene).

TESSERA ELETTORALE
Per esercitare il diritto di voto l’elettore dovrà esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera potrà chiederne il duplicato all’Ufficio Elettorale comunale negli orari di apertura al pubblico:
Tutti i giorni ore 8-14 e 16-20
Sabato 27 marzo: ore 9-13 e 16-20
Domenica 28 marzo: ore 7-22
Lunedì 29 marzo: ore 7-15

Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei giorni di votazione.



COME SI VOTA

( rif. Guida alle elezioni regionali 2010)

Legislazione elettorale della Regione Puglia
La Regione Puglia ha disciplinato il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta con legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
Per quanto non espressamente previsto ed in quanto compatibili con suddetta legge sono recepite la legge n. 108 del 1968 e la legge n. 43 del 1995, con le successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, in materia (art. 1, c. 2 e 3, legge regionale n. 2 del 2005).
I principi generali della materia sono contenuti negli artt. 24, 38, 41 e 43 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).


Organi della Regione Puglia da rinnovare
La consultazione elettorale del 28 e 29 marzo 2010, indetta per la Puglia e le altre regioni a statuto ordinario, serve ad eleggere il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale.
Il Presidente della Giunta regionale è il massimo organo esecutivo regionale, è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni pugliesi contestualmente al rinnovo del Consiglio regionale (di cui è membro) ed è la figura istituzionale che rappresenta la Regione.
Una volta eletto nomina la Giunta regionale, l’altro organo esecutivo regionale, formata dal Presidente e da un numero di componenti, compreso il Vice Presidente, non superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il Consiglio regionale, che raffigura l’organo legislativo e di rappresentanza politica della Comunità pugliese, svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell’attività della Giunta regionale, ed è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto.


Sistema di elezione
Il Presidente della Regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince quindi chi ha più voti (maggioranza relativa) e non ci sono ballottaggi (art. 2, c. 7, legge regionale n. 2 del 2005).
Chi arriva secondo viene comunque eletto Consigliere regionale (art. 2, c. 8, legge regionale n. 2 del 2005).
L’elezione del Consiglio regionale della Puglia avviene sulla base di un sistema misto (in gran parte proporzionale, in piccola parte maggioritario).


Scheda elettorale e modalità di voto
La votazione avviene su un’unica scheda.

Ciascun elettore può:
  • votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato;
  • votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
  • esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il ognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.


Bisogna, inoltre, considerare che:
  • in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;
  • se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;
  • se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;
  • se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
  • nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
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